1. Ai fini della presente legge, si definisce collaboratore parlamentare colui il quale svolge una o più delle seguenti attività in favore di uno o più parlamentari:
a) organizzazione e coordinamento della segreteria politica del parlamentare presso la Camera dei deputati o presso il Senato della Repubblica;
b) organizzazione e coordinamento dell'ufficio legislativo;
c) analisi delle proposte di legge e dei disegni di legge all'esame del Parlamento ed elaborazione di testi legislativi;
d) redazione di ricerche, rapporti, relazioni, emendamenti, ordini del giorno e atti di sindacato ispettivo;
e) gestione delle relazioni esterne e dei rapporti con la stampa e i mezzi d'informazione;
f) svolgimento di compiti, funzioni e iniziative inerenti al mandato parlamentare.